Regolamento Europeo sulla Privacy: novità, aspetti critici, proposte e soluzioni.
Questo l’argomento trattato durante l’incontro di approfondimento tenutosi a Venezia presso Palazzo della Ragione, venerdì 19 gennaio, 2018.
L’incontro era volto ad approfondire e sviluppare le competenze digitali nella Pubblica Amministrazione.
Il programma della Conferenza prevedeva anche un intervento del Prof. Avv. Nevio Brunetta: “Crimini informatici, responsabilità e sanzioni”.
L’intervento riprendeva concetti che il Prof. Avv. Nevio Brunetta ha affrontato nel suo libro “I crimini informatici” 2017, Libreria Universitaria Edizioni.
Qui di seguito si riporta qualche passaggio rilevante, tratto direttamente dal libro, che ha costituito oggetto di ampia trattazione da parte del Prof. Avv. Nevio Brunetta nel corso del predetto incontro.
Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Nell’ambito dei delitti contro la persona, la legge 23 dicembre 1993 n. 547 ha introdotto gli artt. 615 ter, 615 quater e 615 quinquies del codice penale, allo scopo di tutelare specificatamente il cosiddetto domicilio informatico, ossia lo spazio dove sono raccolti in modo elettronico tutti i dati che riguardano la sfera individuale della persona, in quanto bene costituzionalmente protetto, ai sensi dell’ art. 14 comma 1 della Costituzione repubblicana.
La norma costituzionale in questione, nel decretare l’inviolabilità del domicilio, ha lasciato volutamente ampio spazio all’interpretazione, nel senso che il domicilio non è solo il luogo dove la persona ha fissato la privata dimora oppure il luogo dove la persona svolge la sua attività lavorativa, che il diritto penale tutela attraverso l’art 614 c.p. (violazione di domicilio), l’ art 615 c.p. ( violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale) e l’ art. 615 bis c.p. (interferenza
illecita nella vita privata), ma anche il luogo dello spazio elettronico che si crea all’interno dei sistemi informatici e telematici in cui la persona è chiamata a gestire la propria privacy sia individualmente che nelle relazioni con gli altri, ossia il domicilio informatico che il diritto penale tutela attraverso l’art. 615 ter c.p. ( accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), l’art. 615 quater del c.p. (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici) e l’art. 615 quinquies c.p. ( diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico).
2.2. Il bene tutelato
Il domicilio informatico, infatti, è il luogo dove la persona, anche a norma dell’art. 2 della Costituzione repubblicana, esprime la sua personalità, sia individualmente ( esempio: studio, lettura ecc.) sia assieme ad altri (esempio: social network, posta elettronica ecc.) e dove lo Stato, in quanto democratico, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo.
Del resto è proprio l’effetto delle nuove tecnologie ad avere radicalmente modificato i rapporti che si instaurano tra le persone e con essi anche il concetto di domicilio, non più ristretto alla sola dimora e al luogo di lavoro. Infatti non solo il computer, ma anche gli smartphone, come pure i tablet e gli smart tv, per il fatto di essere costantemente collegati ad
internet creano nuovi rapporti virtuali e nuove modalità di approccio anche emotivo ed empatico che vanno ad incidere inevitabilmente nella sfera privata delle persone.
Le norme penali che sono state introdotte nel codice penale con la legge n. 547/1993, ossia gli artt. 615 bis, 615 quater e 615 quinquies del c.p., mirano specificatamente a tutelare il domicilio informatico ( ossia la riservatezza dei dati e dei programmi che possono riguardare tanto una persona, quanto un ente o associazione o società) attraverso la tutela del
sistema sia informatico, nei suoi elementi costitutivi, ossia il software (il programma per elaboratore) e l’hardware (computer, smartphone, smart tv, tablet ecc. ecc.) che nel loro insieme possono raccogliere e conservare i dati personali, sia telematico, ossia i modi attraverso cui la persona trasmette i propri dati a distanza .
La tutela del domicilio informatico, che la legge n. 547/1993 ha voluto apprestare con specifico anche se non esclusivo riferimento all’art. 615 ter del c.p., consiste nel punire con sanzioni penali, a seconda della gravità della condotta, le abusive interferenze di terzi nella forma della introduzione nel sistema telematico o informatico protetto da misure di
sicurezza o dell’intrattenimento nel sistema informativo o telematico, contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo.